Art. 3. Domande di concessione 1. Devono essere presentate all'Amministrazione le domande di concessione relative ai seguenti procedimenti:
a) concessione dei contributi all'attivita' teatrale di prosa di cui all' art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 e della legge 30 aprile 1985, n. 163 ;
b) concessione dei contributi e dei premi di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213 ;
c) concessione delle sovvenzioni di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800 ;
d) concessione dei contributi di cui all' art. 19 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e all' art. 1 della legge 29 luglio 1980, n. 390 ;
e) concessione di ogni altro contributo a carico del Fondo unico per lo spettacolo.
Note all'art. 3:
- Il testo dell' articolo 1 del decreto legislativo n. 62/1948 e' il seguente:
"Art. 1. - Ferma la quota del 12% prelevata dai diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse, per la concessione di contributi a favore degli enti ed istituzioni indicate nell' art. 7, primo comma, del decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 , per un biennio a decorrere dal 1 gennaio 1948 altra quota pari al 6% viene prelevata dagli stessi diritti erariali, al netto dell'aggio spettante alla Societa' italiana autori ed editori, per sovvenzionare, sia all'interno della Repubblica sia all'estero, manifestazioni teatrali italiane di particolare importanza artistica e sociale. Essa e' destinata per un terzo a favore di manifestazioni teatrali di prosa e per due terzi a favore di manifestazioni musicali".
- La legge n. 163/1965 reca: "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 4 maggio 1985).
- Per la legge n. 1213/1965 si vedano le precedenti note alle premesse.
- La legge n. 800/1967 reca: "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 16 settembre 1967).
- Il testo dell' articolo 19 della legge n. 337/1968 e' il seguente:
"Art. 19. - Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e' stanziato annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1968, un fondo di lire 200 milioni per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, a titolo di concorso nelle spese di ricostituzione, con gli eventuali ammodernamenti, degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti, nonche' per particolari accertate difficolta' di gestione.
Sul fondo di cui al comma precedente gravano gli oneri relativi alle facilitazioni tariffarie per i traporti degli esercenti, degli artisti, dei tecnici e del personale ausiliario, nonche' dei materiali e delle attrezzature da reimpiegare nell'allestimento degli impianti, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.
Eventuali residui del fondo potranno essere erogati a favore di iniziative assistenziali od educative o che, comunque, concorrono al consolidamento e allo sviluppo del settore.
I contributi straordinari sono assegnati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione consuntiva prevista dall'articolo 3.
All'onere di lire 200 milioni, previsto dal primo comma del presente articolo, si provvede, per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio".
- Il testo dell' articolo 1 della legge n. 390/1980 e' il seguente:
"Art. 1. - A decorrere dall'esercizio finanziario 1979, il fondo di cui all' art. 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337 , destinato alla concessione di contributi staordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, aumentato con legge 26 luglio 1975, n. 375 , e' ulteriormente elevato a lire 1.500 milioni.
Il fondo e' destinato per un terzo ai circhi equestri e per due terzi agli spettacoli viaggianti.
Sul fondo di cui ai precedenti commi sono altresi' concessi contributi in conto capitale per l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali.
Sulla quota del fondo destinata ai circhi equestri potranno essere concessi contributi per l'effettuazione di spettacoli circensi qualificati sul piano artistico ed organizzativo.
Restano ferme le disposizioni di cui all' art. 19, secondo , terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337 .
I contributi straordinari assegnati ai sensi dell' art. 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337 , e ai sensi del precedente comma terzo, sono liquidati previa presentazione da parte dei beneficiari di documentazione di spesa il cui importo non sia inferiore a quello dei contributi concessi".
a) concessione dei contributi all'attivita' teatrale di prosa di cui all' art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 e della legge 30 aprile 1985, n. 163 ;
b) concessione dei contributi e dei premi di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213 ;
c) concessione delle sovvenzioni di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800 ;
d) concessione dei contributi di cui all' art. 19 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e all' art. 1 della legge 29 luglio 1980, n. 390 ;
e) concessione di ogni altro contributo a carico del Fondo unico per lo spettacolo.
Note all'art. 3:
- Il testo dell' articolo 1 del decreto legislativo n. 62/1948 e' il seguente:
"Art. 1. - Ferma la quota del 12% prelevata dai diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse, per la concessione di contributi a favore degli enti ed istituzioni indicate nell' art. 7, primo comma, del decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 , per un biennio a decorrere dal 1 gennaio 1948 altra quota pari al 6% viene prelevata dagli stessi diritti erariali, al netto dell'aggio spettante alla Societa' italiana autori ed editori, per sovvenzionare, sia all'interno della Repubblica sia all'estero, manifestazioni teatrali italiane di particolare importanza artistica e sociale. Essa e' destinata per un terzo a favore di manifestazioni teatrali di prosa e per due terzi a favore di manifestazioni musicali".
- La legge n. 163/1965 reca: "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 4 maggio 1985).
- Per la legge n. 1213/1965 si vedano le precedenti note alle premesse.
- La legge n. 800/1967 reca: "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 16 settembre 1967).
- Il testo dell' articolo 19 della legge n. 337/1968 e' il seguente:
"Art. 19. - Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e' stanziato annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1968, un fondo di lire 200 milioni per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, a titolo di concorso nelle spese di ricostituzione, con gli eventuali ammodernamenti, degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti, nonche' per particolari accertate difficolta' di gestione.
Sul fondo di cui al comma precedente gravano gli oneri relativi alle facilitazioni tariffarie per i traporti degli esercenti, degli artisti, dei tecnici e del personale ausiliario, nonche' dei materiali e delle attrezzature da reimpiegare nell'allestimento degli impianti, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.
Eventuali residui del fondo potranno essere erogati a favore di iniziative assistenziali od educative o che, comunque, concorrono al consolidamento e allo sviluppo del settore.
I contributi straordinari sono assegnati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione consuntiva prevista dall'articolo 3.
All'onere di lire 200 milioni, previsto dal primo comma del presente articolo, si provvede, per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio".
- Il testo dell' articolo 1 della legge n. 390/1980 e' il seguente:
"Art. 1. - A decorrere dall'esercizio finanziario 1979, il fondo di cui all' art. 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337 , destinato alla concessione di contributi staordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, aumentato con legge 26 luglio 1975, n. 375 , e' ulteriormente elevato a lire 1.500 milioni.
Il fondo e' destinato per un terzo ai circhi equestri e per due terzi agli spettacoli viaggianti.
Sul fondo di cui ai precedenti commi sono altresi' concessi contributi in conto capitale per l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali.
Sulla quota del fondo destinata ai circhi equestri potranno essere concessi contributi per l'effettuazione di spettacoli circensi qualificati sul piano artistico ed organizzativo.
Restano ferme le disposizioni di cui all' art. 19, secondo , terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337 .
I contributi straordinari assegnati ai sensi dell' art. 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337 , e ai sensi del precedente comma terzo, sono liquidati previa presentazione da parte dei beneficiari di documentazione di spesa il cui importo non sia inferiore a quello dei contributi concessi".