Art. 45.
Indennita' di incremento, utilizzazione strutture ed impianti
Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati dal 1° al 7° livello operanti normalmente o su due turni giornalieri per la ottimale utilizzazione degli impianti attivati per almeno 12 ore giornaliere oppure che siano agenti tecnici operanti su due turni in corsia o struttura protetta anche territoriale o servizi diagnostici compete una indennita' mensile lorda di L. 20.000.
Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 5° e 6° livello operanti normalmente in turni 3 X 8 anche nei servizi diagnostici ovvero in reparti di terapia intensiva o sale operatorie compete una indennita' mensile lorda di L. 25.000.
Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 5° e 6° livello operanti normalmente in turni 3 X 8 in reparti di terapia intensiva o sale operatorie compete una indennita' mensile lorda di L. 30.000; tale indennita' compete anche all'operatore professionale dirigente.
Al restante personale compreso fra il 1° e l'8° livello, che non rientri nella fattispecie suindicata, sara' corrisposto, per l'intera vigenza dell'accordo, un premio annuo di avvio riforma sanitaria nella misura fissa di L. 180.000 annue lorde.
Le indennita' di cui al presente articolo non sono fra loro cumulabili.