Articolo 91 - Testo unico della legge comunale e provinciale
Articolo 90Articolo 92
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1 aprile 1934
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11 aprile 1968
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13 giugno 1990
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13 ottobre 2000
Testo unico-art. 91
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
Entrata in vigore il 13 ottobre 2000
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