Articolo 6 - Accordo della Legge 10 febbraio 2005, n. 28
Articolo 5Articolo 7
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5 marzo 2005
Articolo 6
Le Parti svilupperanno la cooperazione fra le organizzazioni non governative, le associazioni e gli enti statali competenti che operano sui loro territori nel settore della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnica.
Le Parti svilupperanno manifestazioni ed esposizioni ad alto livello sui loro rispettivi beni culturali.
Entrata in vigore il 5 marzo 2005
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