Articolo 55 del Regolamento del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326
Articolo 54Articolo 56
Versione
26 gennaio 1915

Art. 55.

I cancellieri dei Tribunali, delle Corti o sezioni di Corte di appello debbono trasmettere prontamente al Consiglio notarile ed all'archivio notarile del luogo un estratto di tutte le sentenze civili e penali divenute irrevocabili, portanti interdizione, inabilitazione, dichiarazione di fallimento, annullamento di concordato tra falliti e loro creditori, o condanna a pene che costituiscono il condannato nello stato d'interdetto legale.

Il presidente del Consiglio notarile, dopo averne fatto prendere annotazione nel registro per la corrispondenza di cui all'art. 99, n. 1, del presente regolamento, deve comunicare il detto estratto per copia ai notari del distretto ed ai presidenti degli altri Consigli notarili, compresi nella circoscrizione territoriale della Corte d'appello acciocche' essi possano comunicarlo ai notari del rispettivo distretto. Allo stesso modo deve provvedere il conservatore dell'archivio nei riguardi degli altri conservatori della circoscrizione medesima.

Gli estratti suddetti saranno riuniti e conservati in apposito fascicolo.

La stessa disposizione deve osservarsi per le sentenze e per gli altri provvedimenti in forza dei quali l'interdizione od inabilitazione sia revocata o venga a cessare, e per le sentenze passate in cosa giudicata, con le quali si omologano i concordati per causa di fallimento, affinche' sia proceduto alle necessarie cancellazioni ed annotazioni nell'elenco prescritto dall'articolo seguente.

Entrata in vigore il 26 gennaio 1915
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente