Articolo 267 del Regolamento del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326
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26 gennaio 1915
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1 giugno 2007

Art. 267.

Il presidente del Consiglio notarile, accertati sommariamente e mediante le informazioni che stimi opportune i fatti addebitati, ne riferisce nella prima riunione successiva alla denunzia al Consiglio notarile, che decide se vi sia luogo a giudizio disciplinare.

Le autorita' pubbliche debbono, nei limiti della rispettiva competenza, fornire al presidente del Consiglio le informazioni che fossero richieste.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2006, N. 249)) ((16)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2006, N. 249)) ((16)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2006, N. 249)) ((16)) -------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli [...] 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Entrata in vigore il 1 giugno 2007
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