Articolo 14 del Regolamento del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326
Articolo 13Articolo 15
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26 gennaio 1915

Art. 14.

Le prove scritte hanno luogo in tre giorni distinti.

La Commissione esaminatrice determina giorno per giorno su quale materia debba versare la prova; e, cio' stabilito, formula tre distinti temi per la prova stessa.

I temi sono dal presidente chiusi e sigillati in altrettante buste perfettamente uguali.

Non piu' tardi delle ore dieci antimeridiane di ogni giorno, il presidente fa procedere all'appello nominale degli aspiranti, e, assicuratosi dell'identita' personale di essi, fa estrarre da uno dei candidati una delle tre buste, e detta il tema in essa contenuto.

Tanto la minuta del lavoro, quanto la copia, debbono essere scritte su fogli di carta, muniti, prima di essere adoperati, del bollo della Corte o sezione di Corte di appello, e contrassegnati dal segretario.

Entrata in vigore il 26 gennaio 1915
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