Articolo 68 del Regolamento del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326
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26 gennaio 1915

Art. 68.

Il notaro puo' ricevere in deposito, in originale od in copia, atti rogati in paese estero, purche' siano debitamente legalizzati, redigendo apposito verbale, che dev'essere annotato a repertorio.

Tali atti, ove siano redatti in lingua straniera, debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, fatta e firmata dal notaro, se questi conosce la lingua nella quale e' stato rogato l'atto; o, in caso diverso, da un perito scelto dalle parti; a meno che non si tratti di atti che vengano depositati presso notari di Comuni, dove sia dalla legge ammesso l'uso della lingua in cui furono scritti.

Entrata in vigore il 26 gennaio 1915
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