Art. 68.
Il notaro puo' ricevere in deposito, in originale od in copia, atti rogati in paese estero, purche' siano debitamente legalizzati, redigendo apposito verbale, che dev'essere annotato a repertorio.
Tali atti, ove siano redatti in lingua straniera, debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, fatta e firmata dal notaro, se questi conosce la lingua nella quale e' stato rogato l'atto; o, in caso diverso, da un perito scelto dalle parti; a meno che non si tratti di atti che vengano depositati presso notari di Comuni, dove sia dalla legge ammesso l'uso della lingua in cui furono scritti.