Articolo 85 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
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1 gennaio 1934
Art. 85.

L'istituto puo' affidare l'emissione di assegni circolari muniti del suo visto ad un banchiere suo corrispondente, il quale deve firmare l'assegno come rappresentante dell'Istituto.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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