Articolo 28 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
Articolo 27Articolo 29
Versione
1 gennaio 1934
Art. 28.

Il pagamento di un assegno bancario puo' essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.

Questa garanzia puo' essere prestata da un terzo, escluso il trattario, o anche da un firmatario dell'assegno bancario.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente