Articolo 9 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
Articolo 8Articolo 10
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1 gennaio 1934
Art. 9.

L'assegno bancario con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere.

Se la somma da pagarsi e' scritta piu' di una volta in lettere o in cifre, l'assegno bancario, in caso di differenza, vale per la somma minore.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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