Articolo 69 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
Articolo 68Articolo 70
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1 gennaio 1934
Art. 69.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'assegno bancario, se ne puo' fare denunzia al trattario e chiedere l'ammortamento con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui l'assegno bancario e' pagabile, o al pretore del luogo in cui il richiedente ha domicilio.

Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali dell'assegno bancario.

Il presidente del tribunale o il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verita' dei fatti e sul diritto del portatore, emette nel piu' breve termine possibile un decreto con il quale, menzionando i dati dell'assegno bancario, ne pronuncia l'ammortamento e ne autorizza il pagamento dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, purche' non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.

Il decreto deve essere, a cura del ricorrente, notificato al traente e al trattario e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Malgrado la denunzia, il pagamento dell'assegno bancario al detentore prima della notificazione del decreto libera il trattario.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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