Articolo 76 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
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1 gennaio 1934
Art. 76.

L'interruzione della prescrizione non vale che contro colui rispetto al quale e' stato compiuto l'atto interruttivo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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