Articolo 84 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
Articolo 83Articolo 85
Versione
1 gennaio 1934
Art. 84.

Il possessore decade dall'azione di regresso, se non presenta il titolo per il pagamento entro trenta giorni dall'emissione.

L'azione contro l'emittente si prescrive nel termine di tre anni dall'emissione.

La girata a favore dell'emittente estingue l'assegno.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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