Articolo 32 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
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1 gennaio 1934
Art. 32.

L'assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni se e' pagabile nello stesso comune in cui fu emesso; di quindici giorni se pagabile in altro comune del Regno; di trenta giorni se e' pagabile nei territori comunque soggetti alla sovranita' italiana compresi nel bacino del Mediterraneo; di sessanta giorni se e' pagabile negli altri territori soggetti alla sovranita' italiana.

L'assegno bancario emesso in un paese diverso da quello nel quale e' pagabile deve essere presentato entro il termine di venti giorni o di sessanta giorni, a seconda che il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello stesso o in diversi continenti.

A questo effetto gli assegni bancari emessi in un paese d'Europa e pagabili in un paese litoraneo del Mediterraneo o viceversa sono considerati come assegni bancari emessi e pagabili nello stesso continente.

I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell'assegno bancario come data d'emissione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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