Articolo 55 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
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1 gennaio 1934
Art. 55.

L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e per gli accessori a norma degli articoli 50 e 51.

L'assegno emesso all'estero ha gli stessi effetti in quanto questi siano ammessi dalla legge del luogo in cui l'assegno e' stato emesso.

Il precetto deve contenere la trascrizione dell'assegno bancario o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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