Articolo 14 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
Articolo 13Articolo 15
Versione
1 gennaio 1934
Art. 14.

Chi appone la firma sull'assegno bancario quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, e' obbligato per effetto dell'assegno bancario come se l'avesse firmato in proprio, e, se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato. La stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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