Articolo 75 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
Articolo 74Articolo 76
Versione
1 gennaio 1934
Art. 75.

Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.

Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l'azione di regresso e' stata promossa contro di lui.

L'azione di arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita dell'azione nascente dal titolo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente