Articolo 5 del Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127
Articolo 4 bisArticolo 6
Versione
22 settembre 2021
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Versione
21 novembre 2021
Art. 5. Durata delle certificazioni verdi COVID-19 1. All' articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 19 NOVEMBRE 2021, N. 165)) ;
b) al comma 2, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) avvenuta guarigione ((da COVID-19)) dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.»;
c) al comma 3, terzo periodo, le parole «dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla medesima somministrazione»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonche' a seguito del prescritto ciclo, e' rilasciata, altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui (( al comma 2, lettera c-bis) )) , che ha validita' di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.».
Entrata in vigore il 21 novembre 2021
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