Art. 5. Disposizioni transitorie 1. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1 , e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , la percentuale del danno biologico e' determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni; la percentuale del danno biologico, cosi' determinata, puo' essere aumentata da parte dei competenti organismi sanitari ai sensi degli articoli 138, comma 3 , e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005 .
2. Dopo l'adozione delle tabelle di cui agli articoli 138, comma 1 , e 139, comma 4, del decreto legislativo n. 209 del 2005 , si procede, previa domanda degli interessati, ovvero dell'amministrazione competente, ad una nuova determinazione della invalidita', qualora la percentuale di danno biologico, applicando i nuovi criteri tabellari, sia piu' favorevole.
- Per il riferimento all' art. 138, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 « Codice delle assicurazioni private », si vedano le note all'art. 4.
- Per il riferimento all' art. 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 « Codice delle assicurazioni private », si vedano le note all'art. 4.
- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2000, recante «Approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti", relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2000, n. 172.
- Si riporta il testo dell' art. 138, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 « Codice delle assicurazioni private »:
«Art. 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve entita'). - 1-2 (Omissis).
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale puo' essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.».
- Si riporta il testo dell' art. 139, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 « Codice delle assicurazioni private »:
«Art. 139 (Danno biologico per lesioni di lieve entita'). - 1-2 (Omissis).
3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 puo' essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.».
2. Dopo l'adozione delle tabelle di cui agli articoli 138, comma 1 , e 139, comma 4, del decreto legislativo n. 209 del 2005 , si procede, previa domanda degli interessati, ovvero dell'amministrazione competente, ad una nuova determinazione della invalidita', qualora la percentuale di danno biologico, applicando i nuovi criteri tabellari, sia piu' favorevole.
- Per il riferimento all' art. 138, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 « Codice delle assicurazioni private », si vedano le note all'art. 4.
- Per il riferimento all' art. 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 « Codice delle assicurazioni private », si vedano le note all'art. 4.
- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2000, recante «Approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti", relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2000, n. 172.
- Si riporta il testo dell' art. 138, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 « Codice delle assicurazioni private »:
«Art. 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve entita'). - 1-2 (Omissis).
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale puo' essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.».
- Si riporta il testo dell' art. 139, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 « Codice delle assicurazioni private »:
«Art. 139 (Danno biologico per lesioni di lieve entita'). - 1-2 (Omissis).
3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 puo' essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.».