Art. 16. Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutti i rapporti di lavoro gia' instaurati alla data del 1° agosto 2022.
2. Il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore gia' assunto alla data del 1° agosto 2022, e' tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro sessanta giorni le informazioni di cui agli articoli 1 , 1-bis , 2 e 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.152 , come modificati dall'articolo 4 del presente decreto. In caso di inadempimento del datore di lavoro o del committente, si applica la sanzione di cui all' articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 .
3. L'assenza della richiesta di cui al comma 2, non preclude al lavoratore i diritti minimi di cui agli articoli del Capo IIII del presente decreto.
Note all'art. 16:
- Per il testo dell' articolo 19 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , si veda nelle note all'articolo 5.
2. Il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore gia' assunto alla data del 1° agosto 2022, e' tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro sessanta giorni le informazioni di cui agli articoli 1 , 1-bis , 2 e 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.152 , come modificati dall'articolo 4 del presente decreto. In caso di inadempimento del datore di lavoro o del committente, si applica la sanzione di cui all' articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 .
3. L'assenza della richiesta di cui al comma 2, non preclude al lavoratore i diritti minimi di cui agli articoli del Capo IIII del presente decreto.
Note all'art. 16:
- Per il testo dell' articolo 19 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , si veda nelle note all'articolo 5.