Art. 20. (Norme penali) 1. Si applicano anche con riferimento al personale del Corpo di polizia penitenziaria le norme penali di cui agli articoli 71, 72 73, 74, 75, 76, 77, 78, e 79 della legge 1o aprile 1981, n. 121 , e successive modificazioni.
Nota all'art. 20:
- Si indicano, di seguito, le rubriche degli articoli da 71 e 79 della legge n. 121/1981 (per l'argomento della legge v. nella nota all'art. 5, comma 3):
Art. 71: Giurisdizione
Art. 72: Abbandono del posto di servizio.
Art. 73: Rivolta.
Art. 74: Associazione al fine di commettere il delitto di rivolta.
Art. 75: Movimento non autorizzato di reparto.
Art. 76: Manifestazioni collettive con mezzi od armi della polizia.
Art. 77: Alterazione di armi o munizioni, porto di armi non in dotazione.
Art. 78: Arbitraria utilizzazione di prestazioin lavorative.
Art. 79: Esecuzione delle pene detentive e delle misure
restrittive della liberta' personale.
Nota all'art. 20:
- Si indicano, di seguito, le rubriche degli articoli da 71 e 79 della legge n. 121/1981 (per l'argomento della legge v. nella nota all'art. 5, comma 3):
Art. 71: Giurisdizione
Art. 72: Abbandono del posto di servizio.
Art. 73: Rivolta.
Art. 74: Associazione al fine di commettere il delitto di rivolta.
Art. 75: Movimento non autorizzato di reparto.
Art. 76: Manifestazioni collettive con mezzi od armi della polizia.
Art. 77: Alterazione di armi o munizioni, porto di armi non in dotazione.
Art. 78: Arbitraria utilizzazione di prestazioin lavorative.
Art. 79: Esecuzione delle pene detentive e delle misure
restrittive della liberta' personale.