Articolo 39 della Legge 15 dicembre 1990, n. 395
Articolo 38Articolo 40
Versione
11 gennaio 1991
Art. 39. (Assunzione di primi dirigenti) 1. Relativamente agli aumenti degli organici dei dirigenti di cui al comma 1 dell'articolo 34, la nomina a primo dirigente nel ruolo amministrativo ed in quello di servizio sociale del Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e' attribuita, nella misura del 50 per cento, mediante scrutinio per merito comparativo, al personale del ruolo amministrativo e al personale del ruolo di servizio sociale della ex carriera direttiva che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno 9 anni di effettivo servizio e rivesta la qualifica del IX livello funzionale.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1991