Art. 3. (Organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria) (( 1. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di: a) reparti presso istituti penitenziari, scuole e servizi; b) centri di reclutamento; c) scuole ed istituti di istruzione; d) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio. )) 2. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo di polizia penitenziaria dispone di un servizio navale e di un servizio di trasporto terrestre, organizzati secondo le modalita' di cui al regolamento di servizio.
3. Il Corpo di polizia penitenziaria puo' svolgere attivita' sportiva e puo' inoltre costituire una propria banda musicale.
3. Il Corpo di polizia penitenziaria puo' svolgere attivita' sportiva e puo' inoltre costituire una propria banda musicale.