Articolo 3 della Legge 15 dicembre 1990, n. 395
Articolo 2Articolo 4
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11 gennaio 1991
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20 febbraio 2020
Art. 3. (Organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria) (( 1. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di: a) reparti presso istituti penitenziari, scuole e servizi; b) centri di reclutamento; c) scuole ed istituti di istruzione; d) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio. )) 2. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo di polizia penitenziaria dispone di un servizio navale e di un servizio di trasporto terrestre, organizzati secondo le modalita' di cui al regolamento di servizio.
3. Il Corpo di polizia penitenziaria puo' svolgere attivita' sportiva e puo' inoltre costituire una propria banda musicale.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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