Articolo 13 della Legge 15 dicembre 1990, n. 395
Articolo 12Articolo 14
Versione
11 gennaio 1991
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Versione
23 giugno 2000
Art. 13. (Trattamento economico) 1. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria compete il trattamento economico previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato nelle corrispondenti qualifiche di cui alla tabella D allegata alla presente legge.
2. Le delegazioni previste dall' articolo 95 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , sono integrate dal Ministro di grazia e giustizia o dal Sottosegretario da lui delegato, dal ((Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara)) e dai rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19.
Entrata in vigore il 23 giugno 2000
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