Articolo 8 delle Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali
Articolo 7Articolo 9
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9 novembre 1938
Art. 8.

Le infermerie devono avere sale di degenza, e adatti servizi generali riconosciuti idonei dall'Autorita' sanitaria provinciale.

Devono, altresi', avere idoneo ambiente per la temporanea, osservazione di malati sospetti contagiosi.

I convalescenziari e gli istituti per cronici, oltre ai requisiti sopraindicati, devono avere sale di ricreazione, nonche' refettori coperti e possibilmente anche all'aperto.


Entrata in vigore il 9 novembre 1938
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