Articolo 5 del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 agosto 2020
Art. 5. Disposizioni in materia di proroga
di NASPI e DIS-COLL 1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 , il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all' articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 . La suddetta proroga e' estesa anche ai soggetti beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 . L'importo riconosciuto per ciascuna mensilita' aggiuntiva e' pari all'importo dell'ultima mensilita' spettante per la prestazione originaria.
2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 1.318,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Entrata in vigore il 15 agosto 2020
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