Art. 25. Disposizioni in materia di procedure concorsuali 1. Al fine di semplificare le procedure concorsuali, ridurne i tempi di svolgimento e tutelare la salute dei candidati e del personale preposto alla organizzazione e allo svolgimento delle relative procedure, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 247, comma 1, primo periodo, le parole da «In via sperimentale», a «da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto delle condizioni di salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro»;
b) all'articolo 249, comma 1, primo periodo, le parole «e fino al 31 dicembre 2020» sono soppresse;
c) all'articolo 250, comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi gia' autorizzati a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.».
a) all'articolo 247, comma 1, primo periodo, le parole da «In via sperimentale», a «da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto delle condizioni di salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro»;
b) all'articolo 249, comma 1, primo periodo, le parole «e fino al 31 dicembre 2020» sono soppresse;
c) all'articolo 250, comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi gia' autorizzati a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.».