Articolo 8 del Decreto 22 gennaio 2014, n. 31
Articolo 7
Versione
1 aprile 2014
Art. 8. Disposizioni finali 1. Le societa' di mediazione creditizia sono tenute ad adempiere a quanto previsto dal presente decreto entro sei mesi dalla individuazione dei limiti dimensionali di cui all'articolo 4, comma 3, ovvero dall'entrata in vigore del decreto medesimo.
Entrata in vigore il 1 aprile 2014
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente