Articolo 29 della Legge 13 giugno 1942, n. 794
Articolo 28Articolo 30
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21 aprile 1942
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6 ottobre 2011
Art. 29. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((5)) ---------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 , ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso".
Entrata in vigore il 6 ottobre 2011
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