Se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione della cambiale derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la trasmissione della cambiale, salvo che si provi che vi fu novazione.
Tale azione non puo' esercitarsi se non dopo accertata col protesto la mancanza di accettazione o di pagamento.
Il portatore non puo' esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale e depositandola presso la cancelleria del giudice competente, purche' abbia adempiuto le formalita' necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli.