Articolo 63 - Della cambiale e del vaglia cambiario
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Versione
1 gennaio 1934
Art. 63.

La cambiale ha gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e per gli accessori a norma degli articoli 55, 56 e 59.

La cambiale emessa all'estero ha gli stessi effetti in quanto questi siano ammessi dalla legge del luogo in cui la cambiale e' stata emessa.

Il precetto deve contenere la trascrizione della cambiale o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta.

Nelle obbligazioni cambiarie sottoscritte per procura il precetto deve indicare anche l'atto dal quale risulta il mandato.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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