Articolo 4 - Della cambiale e del vaglia cambiario
Articolo 3Articolo 5
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1 gennaio 1934
Art. 4.

La cambiale puo' essere pagabile al domicilio di un terza, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo.

Se non e' detto che il pagamento sara' fatto presso il terzo dal trattario, si intende che sara', fatto dal terzo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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