Articolo 15 - Della cambiale e del vaglia cambiario
Articolo 14Articolo 16
Versione
1 gennaio 1934
Art. 15.

La cambiale ancorche' non espressamente tratta all'ordine e' trasferibile mediante girata.

Se il traente abbia inserito nella cambiale le parole «non all'ordine» o un'espressione equivalente, il titolo e' trasferibile solo nella forma e con gli effetti di una cessione ordinaria.

La girata puo' essere fatta anche a favore del trattario, abbia o non abbia accettato, del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo la cambiale.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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