Articolo 50 - Della cambiale e del vaglia cambiario
Articolo 49Articolo 51
Versione
1 gennaio 1934
Art. 50.

Il portatore puo' esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati:

alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo;

anche prima della scadenza:

1° se l'accettazione sia stata rifiutata in tutto o in parte;

2° in caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato; di cessazione dei pagamenti, ancorche' non constatata con sentenza; di esecuzione infruttuosa sui suoi beni;

3° in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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