Art. 6. Disposizioni in materia di personale 1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all' articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108 , e all' articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197 .
2. Al personale impiegato nella missione UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, nella missione MINUSTAH e nella missione EUPM, di cui all'articolo 5, commi 8 , 15-bis e 21, l'indennita' di missione, di cui all' articolo 3, comma 1, della legge n. 108 del 2009 , e' corrisposta nella misura del 98 per cento.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .
2. Al personale impiegato nella missione UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, nella missione MINUSTAH e nella missione EUPM, di cui all'articolo 5, commi 8 , 15-bis e 21, l'indennita' di missione, di cui all' articolo 3, comma 1, della legge n. 108 del 2009 , e' corrisposta nella misura del 98 per cento.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .