Articolo 9 ter del Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103
Articolo 9 bisArticolo 12
Versione
2 giugno 1991
Art. 9-ter. (( (Indennita' di trasferta).)) (( 1. L'articolo 12, secondo capoverso, numero 1), della legge 30 aprile 1969, n. 153 , va inteso nel senso che nella diaria o nell'indennita' di trasferta sono ricomprese anche le indennita' spettanti ai lavoratori tenuti per contratto ad una attivita' lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale, anche se corrisposte con carattere di continuita' ))
Entrata in vigore il 2 giugno 1991
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