Articolo 2 del Decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300
Articolo 1Articolo 3
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3 giugno 1996
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3 agosto 1996
Art. 2. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608
Entrata in vigore il 3 agosto 1996
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