Articolo 13 del Decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212
Articolo 12Articolo 14
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23 dicembre 2011
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Versione
21 febbraio 2012
Art. 13. Modifiche al codice di procedura civile 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46» sono sostituite dalle seguenti: ((euro 1.100)) ;
b) all'articolo 91, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.».
((b-bis) all'articolo 769, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:
"Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario puo' essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte")) .
Entrata in vigore il 21 febbraio 2012
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