Art. 5.
Previa autorizzazione del direttore generale, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, puo' essere adottato il sistema di lavoro a cottimo quando la sua applicazione risulti possibile ed opportuna.
Le norme particolari per l'esecuzione del lavoro a cottimo sono emanate dal direttore generale.
Previa autorizzazione del direttore generale, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, puo' essere adottato il sistema di lavoro a cottimo quando la sua applicazione risulti possibile ed opportuna.
Le norme particolari per l'esecuzione del lavoro a cottimo sono emanate dal direttore generale.