Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1188
Articolo 4
Versione
7 giugno 1978
Art. 5.
Previa autorizzazione del direttore generale, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, puo' essere adottato il sistema di lavoro a cottimo quando la sua applicazione risulti possibile ed opportuna.
Le norme particolari per l'esecuzione del lavoro a cottimo sono emanate dal direttore generale.

Entrata in vigore il 7 giugno 1978
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente