Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 31 ottobre 1995 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 ottobre 2015 |
Commentari • 17
- 1. Accertamento Analitico In Caso Di Errori Del Commercialista: Cosa Fare E Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 25 dicembre 2025
L'accertamento IVA legato ai rimborsi IVA è una delle verifiche fiscali più sensibili e strategiche per imprese e professionisti. Quando viene presentata una richiesta di rimborso, la Agenzia delle Entrate attiva spesso controlli mirati, partendo dal presupposto che l'uscita di liquidità dall'Erario richieda verifiche rafforzate sulla reale esistenza del credito. È fondamentale chiarirlo subito: la richiesta di rimborso IVA è un diritto del contribuente, non un indice di evasione. Molti accertamenti IVA sui rimborsi nascono da automatismi, sospetti generici o irregolarità solo formali e possono essere annullati o ridimensionati con una difesa tecnica tempestiva. Quando scatta il …
Leggi di più… - 2. Le sanzioni non vanno applicate se il fatto è del professionistaAccesso limitatoFrancesco De Rosa · https://www.eutekne.info/
- 3. Annullamento delle sanzioni:https://www.fiscooggi.it/
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- 5. Sanzioni per il contribuentehttps://www.fiscooggi.it/
Giurisprudenza • 150
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 27/12/2024, n. 9740Provvedimento: Sentenza n. 9740/2024 Depositato il 27/12/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il 19/06/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice SANFILIPPO ROSARIO, Giudice in data 19/06/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 524/2022 depositato il 31/01/2022 proposto da Ricorrente_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente …Leggi di più...
- art. 43 DPR n. 600/1973·
- presunzione di utili distribuiti·
- determinazione induttiva reddito·
- difetto di sottoscrizione·
- responsabilità per sanzioni·
- notifica PEC·
- art. 6 D.Lgs. n. 472/1997·
- nullità notifica·
- art. 109 DPR n. 917/1986·
- difetto di motivazione
- 2. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 03/02/2026, n. 469Provvedimento: Sentenza n. 469/2026 Depositata il 03/02/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale: DE SAPIA CESARE, Presidente GR RG, RE DOLCI ALESSANDRA, Giudice in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 4402/2025 depositato il 26/10/2025 proposto da Ricorrente_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano elettivamente …Leggi di più...
- contraddittorio preventivo·
- art. 118 disp. att. cpc·
- art. 6bis legge 212/2000·
- sanzioni tributarie·
- art. 13 comma 5 d.lgs. 471/1997·
- art. 1 legge 423/1995·
- art. 13 d.lgs. 471/1997·
- art. 7 legge 212/2000·
- crediti d'imposta inesistenti·
- art. 24 Cost.·
- art. 38bis DPR 600/1973·
- art. 111 Cost.·
- art. 32 Dlgs. 546/92·
- art. 7bis DL 39/2024·
- principio ragione più liquida
- 3. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 19/03/2025, n. 1531Provvedimento: Sentenza n. 1531/2025 Depositato il 19/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 17/09/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: LO ST NC, Presidente VALEA GIUSEPPE, Relatore ALACQUA CONCETTA DANIELA LOR, Giudice in data 17/09/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 1036/2024 depositato il 08/03/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad …Leggi di più...
- prova contraria contribuente·
- art. 6 D.lg. n. 472/97·
- IRPEF·
- sanzioni tributarie·
- esimente da sanzioni·
- addizionale regionale e comunale·
- ristretta base societaria·
- responsabilità del contribuente·
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- art. 1 L. n. 423/1995·
- presunzione di distribuzione utili
- 4. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 21/10/2024, n. 7245Provvedimento: Sentenza n. 7245/2024 Depositato il 21/10/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il 24/09/2024 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale: LI ST EN EUG, Presidente CREAZZO GIUSEPPE, Relatore DRAGO TIZIANA, Giudice in data 24/09/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 597/2024 depositato il 24/01/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria elettivamente domiciliato presso Email_2 …Leggi di più...
- falsificazione ricevute·
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- annullamento sanzioni·
- responsabilità di terzi·
- esimente art. 6 comma 3 D.Lgs. 474/1997·
- compensazione spese di lite·
- obbligazione tributaria
- 5. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 18/11/2024, n. 16260Provvedimento: Sentenza n. 16260/2024 Depositato il 18/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 07/11/2024 alle ore 09:00 in composizione monocratica: CA RI LI, Giudice monocratico in data 07/11/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 7121/2024 depositato il 28/03/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto …Leggi di più...
- prescrizione crediti·
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- art. 19 d.lgs. 546/1992·
- interruzione prescrizione·
- controllo automatizzato dichiarazioni·
- sospensione legale della riscossione·
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Versioni del testo
- Art. 1. (( 1. La riscossione delle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi d'imposta in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento e' sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, in dipendenza del loro mandato professionale.
2. La sospensione e' disposta dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente o del sostituto d'imposta, che provvede su istanza degli stessi, da presentare unitamente alla copia della denuncia del fatto illecito all'autorita' giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria e sempre che il contribuente dimostri di aver provvisto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente.
3. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'ufficio di cui al comma 2 annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede ad irrogarle a carico del professionista ai sensi dell' articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 .
4. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di non luogo a procedere ai sensi dell' articolo 425 del codice di procedura penale per motivi di natura processuale o per intervenuta estinzione del reato ovvero con un provvedimento definitivo di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del medesimo codice, la sospensione delle sanzioni non perde efficacia se il contribuente dimostra di aver promosso azione civile entro tre mesi dal deposito del provvedimento, fornendone prova all'ufficio di cui al comma 2. In tale ipotesi, se il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di condanna, l'ufficio annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede all'irrogazione a carico del professionista ai sensi dell' articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 .
5. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di assoluzione ovvero, nei casi di cui al comma 4, il contribuente non promuove l'azione civile nei confronti del professionista o, laddove promossa, il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di rigetto, l'ufficio revoca la sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente.
6. I termini di prescrizione e di decadenza previsti per la irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione sono sospesi fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui e' divenuto definitivo il provvedimento che conclude il giudizio penale a carico del professionista o il giudizio civile promosso nei suoi confronti ai sensi del comma 4. La parte che vi ha interesse ne da' notizia all'ufficio di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla suddetta data.
7. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i quali sussistono comprovate difficolta' di ordine economico, l'ufficio competente per territorio puo' disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonche', alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all' articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e di durata corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli interessi indicati dall' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni.)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 , ha disposto (con l'art. 25, comma 2) che "I riferimenti al responsabile della direzione regionale delle entrate contenuti nell'articolo 1, commi da l a 7, della legge 11 ottobre 1995, n. 423 , si intendono effettuati all'ufficio unico delle entrate o al centro di servizio e, sino alla loro attivazione, alla sezione staccata della direzione regionale delle entrate competente per territorio."