Articolo 1 del Decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120
Articolo 2
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23 aprile 1995
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22 giugno 1995
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3 febbraio 1999
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27 ottobre 1999
Art. 1. 1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Universita' "La Sapienza" di Roma e' autorizzata a rinnovare (( improrogabilmente fino al 30 giugno 2000, provvedendo entro tale termine all'espletamento delle procedure di assunzione del nuovo personale, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina contrattuale del rapporto di lavoro, )) previa intesa con la regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' i contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale medico in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530 , salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneita'. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attivita' assistenziale dedotto nella convenzione universita-regione.
Entrata in vigore il 27 ottobre 1999
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