Articolo 20 - Convenzione della Legge 19 febbraio 2007, n. 19
Articolo 19Articolo 21
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6 marzo 2007
Articolo 20 - Rapporto con altri trattati: sostegno reciproco, complementarieta' e non subordinazione

Le Parti riconoscono che esse devono adempiere in buona fede i loro obblighi derivanti da questa Convenzione e da tutti gli altri trattati di cui sono parti. In conformita' a cio', senza subordinare questa Convenzione agli altri trattati,
(a) esse incoraggiano il sostegno reciproco tra questa Convenzione e
gli altri trattati di cui esse sono parti; e
(b) allorche' esse interpretano e applicano gli altri trattati di cui sono parti o assumono altri obblighi internazionali, le Parti tengono conto delle rilevanti disposizioni di questa Convenzione. Nessuna disposizione di questa Convenzione puo' essere interpretata come tale da modificare i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da qualsiasi altro trattato di cui sono parti.
Entrata in vigore il 6 marzo 2007
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