Articolo 12 del Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66
Articolo 11Articolo 10 ter
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2 marzo 1989
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27 aprile 1989
Art. 12. Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi, delle comunita' montane e delle aziende municipalizzate 1. Lo Stato concorre per l'anno 1989 al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei consorzi, delle comunita' montane e delle aziende municipalizzate con i seguenti fondi:
a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.483.096 milioni per le province, in lire 14.213.549 milioni per i comuni e in lire 70.000 milioni per le comunita' montane;
b) fondo perequativo per la finanza locale, determinato in lire 816.100 milioni per le province e in lire 4.949.555 milioni per i comuni. Il fondo perequativo e' ulteriormente aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 , attribuendo la somma riscossa dallo Stato per il 20 per cento alle province e per l'80 per cento ai comuni;
c) fondo per le retribuzioni al personale assunto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 , come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479 , a favore delle province, dei comuni e loro consorzi, delle comunita' montane e delle aziende municipalizzate, costituito con il consolidamento delle spettanze dell'anno 1987, valutato in lire 811.000 milioni;
d) fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985-1987 e della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all' articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , costituito con il consolidamento dell'importo di lire 745.000 milioni iscritto al capitolo 1600 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1989, ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera c) , e comma 2, lettera b), del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355 , convertito, con modificazioni dalla legge 26 ottobre 1987, n.
434 ;
e) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane pari, per l'anno 1989, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1988, valutato in lire 10.197.644 milioni. Detto fondo e' maggiorato per l'anno 1990, di lire 660.000 milioni, di cui lire 70.000 milioni per le province, lire 577.000 milioni per i comuni e lire 13.000 milioni per le comunita' montane. (( 1-bis. Entro il limite di importo complessivo stabilito dalla lettera e) del precedente comma 1, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, per l'anno 1989, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi.
L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma e' assunto a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento a favore del fondo perequativo per i comuni di cui al comma 1, lettera b), secondo periodo. La somma messa a disposizione potra' essere impegnata entro e non oltre il secondo annuo successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma, possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purche' l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari. Per le assegnazioni effettuate per l'anno 1988 in conformita' al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 , resta ferma la facolta' di impegnare le stesse entro il secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza. )) 2. I contributi erariali spettanti alle disciolte comunita' montane della Sicilia sono attribuiti alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.
3. All' articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 , le parole: "fino a cinque anni" sono sostituite con le seguenti:
"fino a dieci anni".
Entrata in vigore il 27 aprile 1989
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