Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57
Articolo 3Articolo 5
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20 maggio 2017
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23 ottobre 2021
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1 marzo 2024
Art. 4. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 22 NOVEMBRE 2023, N. 230))
Entrata in vigore il 1 marzo 2024
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