Articolo 6 del Decreto 18 aprile 2007, n. 76
Articolo 5Articolo 7
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5 luglio 2007
Art. 6. Etichettatura 1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 in materia di etichettatura, i materiali e gli oggetti disciplinati dal presente regolamento devono riportare in etichetta una o piu' istruzioni indicanti:
a) non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati;
b) destinato al contatto con alimenti a temperature refrigerate;
c) destinato al contatto con alimenti a temperature non refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore;
d) destinato al contatto con gli alimenti di cui all'allegato IV a temperature ambiente anche per tempi superiori alle 24 ore.
2. I materiali ed oggetti di leghe di alluminio possono riportare in etichetta la seguente dicitura «alluminio».
Nota all'art. 6:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1935/2004 si vedano le note alle premesse.
Entrata in vigore il 5 luglio 2007
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