Articolo 13 della Legge 22 luglio 1966, n. 607
Articolo 12Articolo 14
Versione
7 agosto 1966
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Versione
17 febbraio 1974
Art. 13.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche:
a) ai rapporti a miglioria in uso nelle province del Lazio, previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327 ;
b) ai rapporti a miglioria analoghi, per contenuto e caratteristiche, a quelli di cui alla precedente lettera a) e relativi a fondi rustici situati in altre parti del territorio nazionale;
c) ai rapporti costituiti in base a contratti agrari atipici ed in cui siano prevalenti gli elementi del rapporto enfiteutico.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 GENNAIO 1974, N. 3))
Ai rapporti di cui alla lettera b) sono inoltre applicabili le disposizioni degli articoli 1 , 2 , 3 , 6 e 9 della legge 25 febbraio 1963, n. 327 .
Entrata in vigore il 17 febbraio 1974
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