Art. 25.
Tutte le decisioni e le ordinanze della Commissione regionale di vigilanza hanno valore di titolo esecutivo ai sensi e per gli affetti dell' art. 474 del Codice di procedura civile nei confronti degli assegnatari di alloggi e di qualsiasi illegittimo occupante gli alloggi, loro accessori o parti comuni dei fabbricati nonche' nei confronti delle cooperative edilizie e degli altri Enti costruttori.
L'esecuzione puo' avvenire in via amministrativa: gli ufficiali giudiziari, se richiesti, debbono darvi esecuzione, senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva e senza le formalita' previste dal Codice di procedura civile .
Tutte le decisioni e le ordinanze della Commissione regionale di vigilanza hanno valore di titolo esecutivo ai sensi e per gli affetti dell' art. 474 del Codice di procedura civile nei confronti degli assegnatari di alloggi e di qualsiasi illegittimo occupante gli alloggi, loro accessori o parti comuni dei fabbricati nonche' nei confronti delle cooperative edilizie e degli altri Enti costruttori.
L'esecuzione puo' avvenire in via amministrativa: gli ufficiali giudiziari, se richiesti, debbono darvi esecuzione, senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva e senza le formalita' previste dal Codice di procedura civile .