Articolo 25 - Allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655
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27 agosto 1964
Art. 25.

Tutte le decisioni e le ordinanze della Commissione regionale di vigilanza hanno valore di titolo esecutivo ai sensi e per gli affetti dell' art. 474 del Codice di procedura civile nei confronti degli assegnatari di alloggi e di qualsiasi illegittimo occupante gli alloggi, loro accessori o parti comuni dei fabbricati nonche' nei confronti delle cooperative edilizie e degli altri Enti costruttori.
L'esecuzione puo' avvenire in via amministrativa: gli ufficiali giudiziari, se richiesti, debbono darvi esecuzione, senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva e senza le formalita' previste dal Codice di procedura civile .
Entrata in vigore il 27 agosto 1964
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