Massima: ll contrasto fra la disciplina di un contratto collettivo postcorporativo reso efficace "erga omnes" ai sensi della legge 14 luglio 1959 n. 741 e la disciplina di un contratto collettivo di diritto comune va risolto sulla base dell'art. 7 della citata legge, secondo cui i trattamenti economici e normativi minimi previsti dai contratti con efficacia obbligatoria generalizzata non sono derogabili da successivi accordi o contratti collettivi privi di tale efficacia, ne' da contratti individuali, salvo che la regolamentazione sopravvenuta contenga disposizioni che, valutate complessivamente nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, risultino più favorevoli ai lavoratori. […]
Massima: […] come tali, concorrono alla composizione della base di computo non solo dell'indennità di anzianità o del trattamento di fine rapporto - ai sensi della nozione omnicomprensiva di retribuzione, recepita dagli art. 2120 e 2121 cod. civ., nel testo anteriore all'entrata in vigore della l 29 maggio 1982 n. 297 - ma anche di quegli istituti retributivi per la cui liquidazione la legge (come l'art. 5 legge 27 maggio 1949 n. 260, per il compenso del lavoro prestato durante le festività) o la contrattazione collettiva (come, con riguardo alla gratifica natalizia, l'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, […]
Leggi di più...- conseguenze·
- condizioni·
- soluzione in base all'art. 7 della legge n. 741 del 1959·
- maggiorazioni retributive erogate con continuità per turni periodici·
- inclusione nella retribuzione ordinaria globale di fatto·
- applicazione in tema di mensilità aggiuntive·
- lavoro·
- lavoro subordinato·
- orario di lavoro·
- disciplina (efficacia)·
- contratti postcorporativi·
- lavoro notturno·
- contratto collettivo