Articolo 6 del Decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52
Articolo 5Articolo 7
Versione
9 giugno 2018
Art. 6. Requisiti e condizioni per il finanziamento
dei programmi genetici 1. Gli Enti selezionatori, per poter accedere a contributi pubblici previsti dalla normativa vigente, finalizzati allo svolgimento di programmi genetici, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere Associazioni di primo grado senza fine di lucro;
b) essere aggregati nei comparti di cui all'articolo 3, comma 2, ad eccezione del comparto dei bovini a duplice attitudine, per il quale possono coesistere diversi ed autonomi Enti selezionatori, purche' questi presentino un concordato programma genetico articolato per singola razza;
c) non avere rappresentanti legali e membri nei Consigli direttivi che siano contemporaneamente amministratori delle organizzazioni cui venga delegata l'attivita' di raccolta dati in allevamento di cui alla lettera d);
d) nel caso in cui il programma genetico approvato preveda la raccolta dei dati in allevamento, attuare la specializzazione delle attivita' e la terzieta' sui dati delegando la raccolta dei dati in allevamento a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.
2. Ai fini del comma 1 gli statuti degli Enti selezionatori sono sottoposti al parere preventivo del Ministero.
3. Gli Enti selezionatori possono autofinanziare, in tutto o in parte, la propria attivita' attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e l'utilizzo di marchi collettivi, con l'obbligo di impiegare i relativi proventi in attivita' e investimenti riconducibili a programmi di conservazione e miglioramento genetico.
4. Le attivita' degli Enti selezionatori senza scopo di lucro, comprese quelle eventualmente delegate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, si configurano come attivita' di natura non commerciale.
Entrata in vigore il 9 giugno 2018
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